Il 15 luglio 2022 è definitivamente entrato in vigore il “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza” (CCII), introdotto con il D. Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, e recentemente modificato dal D. Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022.
Il codice, che sostituisce definitivamente la Legge Fallimentare, recepisce gli avanzamenti della normativa comunitaria in materia di crisi di impresa, disciplinando, in un solo corpo normativo, lo stato di crisi e di insolvenza di ogni tipologia di debitore, imprenditori, consumatori e gli altri debitori (escluse le grandi imprese che resteranno soggette alla procedura di amministrazione straordinaria).
Con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficaci le procedure, tra le numerose le novità, vi sono:
– una nuova definizione di crisi, individuata come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”;
– la previsione di obblighi di dotarsi di assetti organizzativi e di misure per la rilevazione della crisi;
– nuovi strumenti preventivi per la gestione della crisi e dell’insolvenza;
– specifici obblighi di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL) e alle banche, in presenza di determinati segnali di allarme;
– la previsione di un’unica procedura per l’accesso agli strumenti per la gestione della crisi e dell’insolvenza, ed un’unica disciplina uniforme di misure cautelari e protettive.
– importanti modifiche alle procedure di ristrutturazione ed ai meccanismi di funzionamento del concordato preventivo;
Il nuovo Codice incorpora anche la procedura di “composizione negoziata della crisi”, introdotto con il Decreto Legge n. 118 del 24 agosto 2021, entrato in vigore anticipatamente rispetto al CCII.