l trust è un istituto di origine anglosassone, con cui un soggetto (detto settlor) sottopone dei beni, con atto mortis causa o inter vivos, sotto il controllo di un altro soggetto (detto trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust viene introdotto con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, riguardante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L’Aja il 1° luglio 1985.
I beni del trust costituiscono un patrimonio separato, non sono di proprietà del trustee, del settlor o del beneficiario. I beni non possono dunque essere aggrediti né dai creditori del trustee, né dai creditori del settlor, né dai creditori del beneficiario, nel caso in cui il beneficiario sia indeterminato, in quanto rispondono unicamente delle obbligazioni contratte dal trustee nell’interesse del trust.
Il trustee non è obbligato nei confronti del disponente, come nel negozio fiduciario, ma solo verso il beneficiario. Il trust si distingue dunque dal negozio fiduciario, con cui condivide solamente alcuni aspetti.
Oggetto del trust possono essere beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati e crediti. Il costituente del trust può riservarsi alcune prerogative ed al trustee possono essere riconosciuti alcuni diritti come beneficiario.
I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee (sia nel caso in cui siano a lui intestati, sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona).
Il trustee ha il potere-dovere di amministrare o disporre dei beni secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o dalla legge. Il trustee può essere un terzo o anche lo stesso settlor, che vincola alcuni suoi beni in trust.
Oltre al trustee può essere nominato un altro soggetto, il protector, che svolge funzioni di controllo e supplenza del trustee.
Il trust tuttavia non deve necessariamente avere un beneficiario. Si possono infatti avere i cosiddetti trust di destinazione, in cui i beni sono destinati a uno scopo ritenuto meritevole di tutela per l’ordinamento di un determinato paese.
I trust possono essere a beneficiario determinato o indeterminato. Si distinguono poi i beneficiari immediati (cioè quelli che traggono immediata utilità dai beni del trust, godendone i frutti) da quelli mediati o finali (che possono coincidere o meno con i destinatari immediati).
La durata del trust è determinata dal settlor e può essere perpetua nel caso del trust di scopo, negli ordinamenti che li ammettono.
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