Riconoscimento delle sentenze straniere in Italia

Sul piano nazionale, la Legge 218/1995, recante la disciplina del Diritto Internazionale Privato, stabilisce il riconoscimento della sentenza e del provvedimento straniero, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sebbene con alcuni limiti.

Il titolo IV della Legge 31 maggio 1995 n. 218, dedicato alla “efficacia di sentenze e atti stranieri”, contiene la disciplina negli articoli ricompresi tra il 64 ed il 71.

L’articolo 64, relativo al riconoscimento di sentenze straniere, dispone che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;

b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

L’articolo 65, disponendo invece in merito ai “provvedimenti” stranieri, stabilisce che hanno effetto i provvedimenti stranieri  relativi alla capacità delle persone, nonché’ all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della Legge (italiana) 218/1995 o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché’ non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

In ambito Europeo, è stato inizialmente adottato il Regolamento (CE) 44/2001 (Bruxelles I), che si basava sul principio cardine, coincidente con quello contenuto dalla Legge (italiana) 218/1995, secondo cui una sentenza pronunciata in uno Stato membro, deve essere riconosciuta egli altri Stati membri, senza necessità di alcuna procedura speciale.

A far data dal 10 gennaio 2015, il regolamento (CE) n. 44/2001 è stato sostituito dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, che dispone in merito alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il Regolamento UE 1215/2012 aggiorna il precedente Regolamento CE 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, con l’obiettivo di rendere più semplice la circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione Europea, in applicazione del principio del riconoscimento reciproco.

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale e non si applica, invece, al diritto di famiglia, ai fallimenti, alle questioni in materia di successione e ad alle altre materie elencate nel regolamento, quali la sicurezza sociale e l’arbitrato.

Abolita la procedura di “exequatur” contenuta nel regolamento «Bruxelles I», ad oggi una decisione resa in un paese dell’Unione Europea sarà riconosciuta negli altri paesi dell’Unione Europea senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento specifico. Se una sentenza viene riconosciuta come esecutiva nel paese d’origine, sarà esecutiva negli altri paesi dell’UE, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività.