La cessione di azienda è un’operazione straordinaria con cui l’imprenditore cede la sua attività imprenditoriale ad un terzo, dietro il pagamento di un prezzo.
L’operazione può riguardare l’intera azienda, ovvero solamente una parte della stessa, la cosiddetta cessione del ramo d’azienda. La cessione si realizza tra due parti, il cedente e il cessionario, e la procedura prevede il passaggio, dal soggetto che cede a quello che acquista, di tutti gli elementi costitutivi essenziali dell’azienda o del ramo, conservando l’autonomia produttiva intera o della parte d’azienda distaccata.
Il trasferimento di un ramo d’azienda è una operazione complessa e delicata, perché deve soddisfare specifici requisiti normativi, perché coinvolge più aspetti legali (tra cui societari, tributari e finanziari, del lavoro) e perché, ancor prima di realizzarsi, richiede una fase di contrattazione in cui si negozia ogni contenuto, condizione e termine, si confrontano la domanda e l’offerta, si compiono importanti verifiche preliminari, tra cui la “due diligence”.
La due diligence, spesso disposta dall’acquirente, può riguardare l’intera struttura aziendale, ovvero uno o più aspetti dell’azienda da acquisire, come gli aspetti economici e finanziari, la capacità operativa e gestionale, l’immagine sul mercato, la compliance aziendale. La due diligence, che deve ritenersi un passaggio di elevata importanza, viene affidata a professionisti specializzati, in grado di individuare, insieme all’imprenditore, gli obiettivi d’interesse.
Il trasferimento d’azienda comporta alcune conseguenze giuridiche, come il divieto di concorrenza, previsto dall’art. 2557 del codice civile, inteso come l’onere per il venditore di astenersi dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l’azienda ceduta, per un periodo di cinque anni.
Un aspetto importante, oggetto di opportuna negoziazione e soluzione, riguarda la successione nei contratti, perché l’art. 2558 c.c. prevede che l’acquirente, salvo patto contrario, subentra automaticamente in tutti i contratti dell’azienda ceduta, al di fuori di quelli che hanno carattere strettamente personale del venditore. Sul tema si pone un altro articolo del codice civile, il 2112, più strettamente riferito ai rapporti di lavoro.
Prevede infatti l’art. 2112 del codice civile che “in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. In aggiunta, il cessionario “è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario”. Chiarisce infine il citato articolo che “il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento”.
Ancora un tema delicato, riguarda i crediti e i debiti aziendali, di cui rispettivamente agli articoli 2559 e 2560 del codice civile. Mentre il primo articolo 2559 pone un regime generale di efficacia della cessione del credito, verso i terzi, correlata all’iscrizione della cessione d’azienda nel registro delle imprese, il secondo art. 2560 affronta il consenso dei creditori alla cessione, a pena di non liberare dai debiti la parte che cede l’azienda.
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